Obbiettivo: Toglere l’eccezione dell’articoli 521-1 di cui al capoverso 3 che va abrogato, come pure gli articoli R 654-1 e R655-1 del Codice Penale francese, riguardanti le corride (o corde di tori) e la loro tolleranza.
Art. 521-1 (L. 99-5 del 6 gennaio 1999 del Codice Penale) : Il fatto, pubblico o no,
di esercitare delle sevizie gravi o di commettere
un atto di crudeltà verso un animale domestico, o addomesticato, o tenuto in cattività, è
punito con due anni di prigione e 200.000 franchi (circa 59 milioni di lire) di ammenda.
A titolo di pena complementare, il tribunale può interdire la detenzione di un animale a titolo definitivo o no.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle corse di tori quando una tradizione locale ininterrotta possa essere evocata. Esse non sono inoltre applicabili ai combattimenti di galli nelle località dove sia stabilita una tradizione ininterrotta.
E’ punita delle pene previste al primo paragrafo qualsiasi creazione di un nuovo gallodromo.
E’ ugualmente punito con le stesse pene l’abbandono di un animale domestico, ammaestrato o tenuto in cattività, ad eccezione degli animali destinati al ripopolamento.
Noi sottoscritti, rifiutiamo che degli atti di crudeltà siano autorizzati, per qualsiasi ragione. Noi domandiamo dunque la soppressione della tolleranza relativa alle corse di tori (e del combattimento dei galli) nell’articolo 521-1 del Codice Penale succitato così come degli articoli R654-1 e R655-1.