AZIONI GIURIDICHE

UNA LEGGE PRETTAMENTE CONTRADITTORIA
La legge 10 Luglio 1976 ha inspirato gli articoli del Codice Penale relativi alle violenze sugli animali: il primo capoverso dell’articolo 521-1 condanna le sevizie gravi o gli atti di crudeltà verso gli animali ma indica al capoverso 3: Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle corse dei tori quando una tradizione locale ininterrotta può essere evocata. Esse non sono inoltre applicabili ai combattimenti dei galli nelle località dove una tradizione ininterrotta può essere dimostrata.
La F.L.A.C., stimando che la legge è una ed indivisibile, lotta per l’abrogazione del 3° capoverso dell’articolo 521-1 del Codice Penale

Nota giuridica sulle " corse di tori "
nei riguardi della giurisprudenza

Con la sua analisi dell’articolo 521-1 del Codice Penale, il giudice Charollois apporta una nuova luce su una legge della quale i paragrafi 1 e 3 sono il paragone del paradosso che conduce a dei giudizi tanto iniqui che assurdi.
Questa analisi, molto pertinente, contribuisce ad allargare il dibattito che viene condotto attorno all’immissione della corrida nel sud della Francia.
Ci teniamo a ringraziare in questa sede il giudice Charollois per questo lavoro il cui rigore dovrebbe portare i magistrati ad avere un po’ più di consapevolezza quando hanno in carico delle procedure tra « pro » ed « anti ».
Delphine Simon, responsabile della Commissione Giuridica
Un recente decreto confermativo della corte di appello di Tolosa, pronunciato il 20 gennaio 2003, rinforza una giurisprudenza quasi univoca e comunque del tutto contestabile da uno stretto punto di vista giuridico.

L’articolo 521 del codice penale, erede dell’articolo 453 del vecchio codice, incrimina e reprime il delitto di atti di crudeltà verso gli animali addomesticati o tenuti in cattività.
A titolo di eccezione, l’articolo prevede un fatto giustificativo dell’atto di crudeltà, « per le corse di tori qualora esista una tradizione locale ininterrotta ».
Per il legislatore l’enunciato stesso di un fatto giustificativo rivela che egli considera la corrida come uno degli atti di crudeltà, visto che una deroga alla proibizione di questi atti viene espressamente citata su istigazione dei parlamentari delle località interessate da una pratica che suscita tali passioni da “alterare” il ragionamento dei magistrati.

Anche se da parte mia condanno senza riserve, nel nome del rispetto dovuto ad ogni sofferenza ed a tutti gli esseri viventi, una attività ludica consistente nel torturare sino alla morte un animale, vorrei qui tentare una analisi tecnica obiettiva della legge.
I tribunali e la corte di cassazione, regolatori della giurisprudenza, devono esprimersi sul Diritto, non senza etica e senza coscienza, ma facendo astrazione delle convinzioni personali dei magistrati. Le giurisdizioni che si sono sinora pronunciate hanno manifestamente operato in maniera soggettiva e partigiana della corrida.

Queste giurisdizioni sono state chiamate ad interpretare la legge ed in particolare l’allocuzione chiave “qualora esista una tradizione locale ininterrotta”.

Si poteva organizzare uno spettacolo taurino nei dintorni di BORDEAUX (FLOIRAC), quando alcuni decenni separavano questo spettacolo dall’ultima corrida a BORDEAUX ?
Un club taurino può legalmente cercare di rilanciare la corrida a TOLOSA, quando non si sono più organizzati questi “giochi” sin dal 1976?

I giudici hanno protetto la corrida considerando che nell’insieme regionale esisteva una tradizione della tauromachia..
Il loro ragionamento costituisce una evidente distorsione della legge e della nozione « di tradizione locale ininterrotta ».
Si deduce, ritenendo la loro interpretazione del testo, che tra FREJUS, nel VAR e MONT DE MARSAN, nelle LANDES , i promotori di spettacoli potrebbero sostenere che esiste una tradizione locale ininterrotta e non suscettibile di esserla qualora fosse constatata l’esistenza di una sola corrida, in una qualunque località di un terzo della Fracia (SUD) per affermare che la disposizione legale non può evocarsi.
La restrizione perde ogni senso e l’interpretazione data dal giudice di Tolosa non tiene assolutamente conto della prudenza del legislatore.
Se « locale » vuol dire « un terzo della Francia », non c’è più da ricercare l’esistenza o l’assenza dell’interruzione della tradizione. E’ sufficiente che delle corride abbiano avuto luogo a NÎMES per gistificarle a TOLOSA o da qualsiasi altra parte. “L’interruzione” fissata dalla legge diventa una condizione impossibile e la allocuzione “Qualora esista una tradizione locale ininterrotta” diviene assurda.
Il testo non può avere senso che dando alla nozione di « locale » la sua definizione letteraria di « località », di agglomerazione poiché in difetto la prescrizione si avvera senza significato. Il legislatore avrebbe scritto “le corse di tori sono autorizzate nella Francia del Sud”.
Una corrida organizzata a NÎMES costituirebbe, secondo la giurisprudenza qui sopra criticata, una testimonianza di tradizione ininterrotta valida per AGEN, TOLONE, TOLOSA e BORDEAUX.
Il decreto della corte di appello di TOLOSA vuota i termini « locale » ed “ininterrotta” di ogni senso. Nega il concetto del testo ed arriva a legalizzare sistematicamente la corrida dappertutto, comprese le località che hanno cessato di organizzarne da molte decine di anni, o addirittura che non ne hanno mai conosciute, ma che si trovano vagamente nel sud del paese.
Ora " locale" non vuol dire regionale, soprattutto quando la detta regione copre un terzo del territorio nazionale metropolitano.
"Tradizione ininterrotta" non deve essere misconosciuta. Se una attività delittuosa, considerata tale dal legislatore stesso, beneficia di un “fatto giustificativo”, questo deve essere interpretato conformemente alla legge.
Il fatto giustificativo esiste sole se « localmente » esiste una tradizione « ininterrotta ». Quando in una agglomerazione, od in un dipartimento, cessa durante una trentina d’anni, la pratica della corrida, il giudice deve tirare le conseguenze che la lettera e lo spirito del testo comandano. Non adempiendo alle condizioni previste dalla constatazione del fatto giustificativo, il delitto di crudeltà verso gli animali è averato.

La presenza " locale " di amatori di corrida considerata dal giudice tolosano, senza dubbio un po’ cosciente della sua audace interpretazione della legge, non potrebbe da sola indicare l’esistenza di una tradizione ininterrotta in queste città.

A breve, la corte di cassazione dovrà ben avviare la sua censura su una giurisprudenza negatrice della legge che mira a limitare gli spettacoli taurini, ciò che hanno voluto evitare nel fondo i giudici al prezzo di una mancanza di rigore nell’analisi del testo legale.
I giudici non potranno deliberare indefinitivamente come se le parole « locale » ed « ininterrotta » non fossero presenti nel testo dell’articolo 521 del codice penale.
Così, se noi possiamo attenderci, attraverso una evoluzione dei costumi e dei modi, ad una condanna morale della crudeltà eretta a spettacolo, se noi possiamo domandare al legisatore di modificare la legge al fine di sopprimere la deroga dell “corse di tori”, noi dobbiamo richiedere al giudice di essere imparziale e rigoroso nel suo ragionamento ed allo stato di diritto sanzionare la corrida quando questa si propone di impiantarsi là dove non esiste una “tradizione locale ininterrotta”. Scrivendo "tradizione locale ininterrotta", il legislatore mirava il caso di località dove è esistita una tradizione, ma dove questa è stata poi interrotta.
A TOLOSA la corrida può anche essere stata una volta praticata. Da una trentina d’anni questa agglomerazione non ha più organizzato spettacoli di questa natura.
Salvo negare i fatti e le parole, le esigenze legali non sono più riunite per la tolleranza di questa attività ludica localmente. Non mancano “posti” dove servire la corrida in questo paese per permettere agli organizzatori di speculare sul gusto della folla per i giochi sanguinanti.

Gérard CHAROLLOIS
Vice Presidente del tribunale delle grandi istanze di PERIGUEUX
Presidente della “CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE

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